martedì 5 aprile 2011

GARANZIE DI VENDITA

“I VIZI NEL CONTRATTO DI VENDITA” L’art. 1490 del codice civile stabilisce che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. In presenza dei vizi occulti il compratore può esercitare due azioni: 1. Azione redibitoria 2. Azione estimatoria “AZIONE REDIBITORIA” Con l’azione redibitoria il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo e i rimborsi delle spese sostenute. “AZIONE ESTIMATORIACon l’azione estimatoria il compratore può ottenere la riduzione o il parziale rimborso del prezzo. “EVIZIONE TOTALE” Con l’evizione totale il compratore è privato del diritto sul bene acquistato in conseguenza dell’accertato diritto di un terzo. Il compratore, in caso di evizione totale, può chiedere: • La risoluzione del contratto e risarcimento del danno. • La restituzione del prezzo pagato. • Il rimborso delle spese e dei pagamenti fatti per il contratto, per il procedimento giudiziario e per la cosa. “EVIZIONE PARZIALE” Con l’evizione parziale il compratore è privato del diritto su una parte del bene acquistato in conseguenza dell’accertato diritto di un terzo. Il compratore, in caso di evizione parziale, può chiedere la riduzione del prezzo e il risarcimento.

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